Legge 104 sul lavoro, quali sono le regole per richiederla?

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La famiglia è uno dei valori più importanti e preziosi nella vita umana, nelle difficoltà e nei momenti felici è fonte di supporto, calore e unità, non stupisce quindi che lo Stato Italiano la tuteli con norme specifiche che promuovono il sostegno e l’assistenza ai familiari in caso di bisogno.

Prima tra tutte è senza dubbio la Legge 5 febbraio 1992 n. 104, nota come legge 104, che tutela “l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; ossia un insieme di agevolazioni lavorative che permettono al portatore di handicap o al familiare dello stesso di ottenere permessi retribuiti per poter gestire al meglio la propria o altrui disabilità.

 

Legge 104 e agevolazioni lavorative: ecco chi può beneficiarne?

I permessi retribuiti possono essere richiesti al proprio datore di lavoro, sia nel pubblico sia nel privato, da:

  • Disabili con contratto individuale di lavoro dipendente: sono inclusi anche i lavoratori in modalità part-time, esclusi i lavoratori autonomi, i lavoratori agricoli occupati a giornata, i lavoratori a domicilio e quelli addetti ai lavori domestici e familiari
  • Genitori lavoratori dipendenti: madre e/o padre biologici, adottivi o affidatari di figli disabili in situazione di gravità anche non conviventi
  • Coniuge lavoratore dipendente: resta attualmente escluso il convivente, anche se recentemente si sono sollevati dubbi sulla legittimità di questa interpretazione
  • Parenti o affini entro il 2° grado lavoratori dipendenti: figli, nonni, nipoti, fratelli, suoceri, generi, nuore, cognati del soggetto disabile conviventi
  • Parenti o affini entro il 3° grado lavoratori dipendenti: zii, nipoti, bisnonni, bisnipoti (solo se i genitori o il coniuge siano over 65 oppure deceduti o assenti)

Recentemente l’INPS riconosce facoltà di richiedere permessi retribuiti anche per le parti di un’unione civile e ai conviventi di fatto con riferimento al proprio partner. Resta ferma la necessità che il soggetto richiedente o per il quale si richiede il permesso non deve essere ricoverato a tempo pieno in una struttura specializzata, altrimenti verrebbe meno la necessità di assistenza continua da parte di un familiare.

 

I permessi retribuiti della legge 104

I permessi retribuiti ai sensi della legge 104 si traducono, per il lavoratore disabile:

  • 3 giorni di riposo al mese anche frazionabili in ore
  • in alternativa, in riposi giornalieri di una o due ore

Per i genitori e i familiari lavoratori, è necessario distinguere in base all’età dell’assistito:

  1. Genitori con figlio disabile di età inferiore ai tre anni
    • Diritto al prolungamento del congedo parentale previsto fino al compimento dell’ottavo anno di vita del figlio, per un periodo massimo di ulteriori tre anni
    • 3 giorni di permesso mensile fruibili anche alternativamente
    • Riposi orari di una o due ore per giorno a seconda dell’orario di lavoro. La fruizione dei benefici non è cumulativa
  2. Genitori con figlio disabile di età compresa tra i 3 e gli 8 anni
    • Diritto al prolungamento del congedo parentale previsto fino al compimento dell’ottavo anno di vita del figlio, per un periodo massimo di ulteriori 3 anni
    • Tre giorni di permesso mensile
  3. Genitori, coniuge e parenti di disabile maggiorenne
    • Tre giorni di permesso mensile

Ribadiamo che i 3 giorni di riposo (primo punto dell’elenco sopra indicato) sono suddivisibili in ore, quindi, utilizzabili anche sotto forma di brevi permessi.

Visto il silenzio del legislatore su questo ambito, bisogna considerare che la frazionabilità in ore dei permessi giornalieri può non essere concessa dal datore di lavoro se l’assenza reca danno o problemi organizzativi.

Per quanto riguarda il preavviso, i permessi non possono essere rifiutati se vengono richiesti con un adeguato anticipo in modo che si creino disguidi.

 

Legge 104: come richiederla?

Per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge 104, è necessario presentare specifica domanda sotto forma di autocertificazione da cui risultino le condizioni personali ovvero di quelle del familiare assistito (dati personali; relazione di parentela, affinità o coniugio; stato di handicap). Nel settore pubblico le domande sono esaminate dai dirigenti dell’amministrazione di riferimento.

Nel settore privato, invece, è necessario che la disabilità risulti dall’apposito verbale compilato a cura dell’INPS su domanda dell’interessato e previa visita medica di verifica, la richiesta di permesso, dovrà poi essere trasmessa per mezzo di appositi moduli predisposti.

Per andare nel dettaglio, la richiesta (Certificato SS3) realizzata dal medico curante, deve essere mandata all’INPS tramite il sito internet dell’ente nella sezione specifica “Servizi per il cittadino” (servono i dati d’accesso per procedere via web) o chiamando il 803164, numero verde Contact Center Inps-Inai, o recandosi presso CAF e Patronato. Inoltre, è possibile chiedere direttamente al medico l’invio del certificato.

Ricevuta la richiesta, è direttamente l’INPS a convocare alla visita medica l’interessato per controllarne lo stato di salute, il grado di invalidità e le patologie che sono state dichiarate. L’ente invia una raccomandata al richiedente con tutti i dettagli del caso, ma è sempre possibile verificare l’appuntamento tramite il proprio account Cittadino sul sito www.inps.it

Si può richiedere una nuova visita in caso non si riesca ad andare alla prima, ma se si salta anche questo secondo appuntamento la richiesta decade e bisogna rifare tutta la procedura da capo.

In caso ci siano evidenti difficoltà di deambulazione e trasporto della persona che deve subire la visita, è possibile richiedere un appuntamento a domicilio.

La commissione medica può approvare la richiesta per la 104 all’unanimità o non all’unanimità. Nel primo caso si ottengono tutti i diritti della legge senza altri passaggi, mentre nel secondo caso si aprono due possibilità: entro 10 giorni il Responsabile del Centro Medico Legale INPS convalida il referto oppure fissa una nuova verifica nei successivi 20 giorni.

 

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