Curiosità e voglia di imparare sono elementi fondamentali nella vita lavorativa di ogni persona.
Oltre al classico caso dello studente lavoratore che ha la volontà di gestire al meglio lezioni e turni di lavoro, esiste anche quello del dipendente di un’azienda che improvvisamente sente di nuovo il bisogno di rimettersi sui libri.
La necessità di completare il ciclo di studi interrotto anni prima o di migliorare la propria istruzione con corsi per ottenere titoli può avere come obbiettivo la crescita professionale, ma anche l’avanzamento di carriera o la ricerca di nuove opportunità di lavoro.
Queste persone possono beneficiare di permessi studio garantiti dall’articolo 10 della legge 300/1970 che ne descrive i caratteri generali. Le modalità con cui essi possono essere richiesti e gestiti differiscono a seconda del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro), nel quale sono indicate le ore di permesso che si possono utilizzare durante l’anno e le linee guida per usufruirne.
Contenuti dell'articolo:
Permesso studio: chi può richiederlo?
Il diritto ad usufruire di uno o più permessi di studio è concesso a tutta la categoria dei lavoratori a patto che questi:
- Abbiano un contratto a tempo indeterminato (indifferentemente dal fatto che sia part time o full time);
- Siano regolarmente iscritti e frequentino scuole d’istruzione primaria, secondaria, università o corsi professionalizzanti. Questi corsi – pubblici o privati che siano – devono essere legalmente riconosciuti;
- Frequentino scuole i cui corsi si svolgono in concomitanza con l’orario di lavoro; nel caso si voglia richiedere il permesso studio per seguire corsi serali, il proprio turno di lavoro deve svolgersi la notte o su turni che prevedono lavoro serale o notturno.
Inoltre, proprio la legge n. 300 del 20 maggio 1970, che tutela la libertà e dignità del lavoratore, dice che i soggetti con le caratteristiche sopra descritte: “hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.”
È giusto sottolineare che è possibile beneficiare dei permessi retribuiti per studio anche se si è assunti con contratto a tempo determinato, ma si possono sfruttare solo nei giorni in cui si devono sostenere gli esami.
150 ore di diritto allo studio o di più?
A stabilire quante ore sono concesse col permesso studio è il CCNL. Ogni contratto ha infatti delle specifiche clausole che regolano questo punto, ma le disposizioni più comuni prevedono:
- 150 ore annue. Queste ore devono essere opportunamente giustificate con la frequenza delle lezioni, non possono essere richieste per lo studio e la preparazione di esami ed in ogni caso devono rispettare un limite basato sulla forza lavoro dell’azienda.
- 250 ore annuali nel caso di iscrizione in una scuola dell’obbligo;
- Se un corso professionale dovesse durare, ad esempio, 300 ore, ma ripartite su due anni solari, allora si può potranno concedere tutte e 300 le ore di permesso suddivise sui due anni del percorso.
Spesso, oltre al diritto allo studio di 150 ore sono concessi anche un numero stabilito di permessi per i giorni d’esame previsti. Di solito si va da 5 a 10 permessi.
I permessi studio per lavoratori influiscono su altri diritti?
Se il permesso per motivi di studio viene richiesto con le giuste modalità e comprovato con le necessarie documentazioni, al lavoratore deve essere corrisposto il compenso stabilito nel contratto (senza decurtazioni) e, visto che l’assenza dal lavoro è giustificata, egli matura le dovute ferie, i permessi, il corrispondente TFR e le eventuali mensilità aggiuntive.
Quindi, non esistono elementi per discriminare in qualche modo le ore di permesso studio dalle altre prese per motivi diversi, ma è indispensabile seguire le norme indicate nel proprio contratto e usare il buon senso quando ci si accorda con l’azienda.
Se il lavoratore studente non fornisce al datore di lavoro le certificazioni utili ad ottenere i diritti, si entra nel campo delle assenze non giustificate con le ripercussioni che esse possono avere. Certamente non è previsto un compenso per ore di assenze dal lavoro non documentate e, a seconda delle regole aziendali interne, se sommate ad altre infrazioni possono portare a procedure disciplinari e anche al licenziamento del dipendente.
Come richiedere un permesso per studio?
La prima cosa da sapersi è che i permessi vanno richiesti compatibilmente con le esigenze dell’azienda. E’, quindi, sempre necessario accordarsi con i propri responsabili e/o con l’ufficio HR della propria azienda e valutare insieme a loro i periodi con più carichi di lavoro o altri bisogni aziendali che potrebbero portare a non autorizzare il permesso.
Per non creare problemi al datore di lavoro e ai colleghi, i permessi studio dei lavoratori andrebbero richiesti almeno 24 ore prima della fruizione, ma questo dipende molto dal regolamento aziendale.
Generalmente valgono le regole ordinarie per la richiesta di permessi, tuttavia trattandosi di un percorso di studi di una certa durata o di singoli esami dati periodicamente, è possibile pianificare l’attività in modo da non creare difficoltà all’attività lavorativa.
Gestire semplicemente la normativa del diritto allo studio e i permessi
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Inoltre, il dipendente può entrare nella propria area privata per verificare le ore di lavoro, i permessi richiesti, le ferie e tutte le informazioni riguardanti il proprio contratto di lavoro.
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