Assemblea sindacale: Cosa è e come funziona?

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La figura del lavoratore è centrale nell’ordinamento giuridico italiano. Basta una rapida lettura dell’art. 1 della Costituzione per comprendere la rilevanza in termini di diritti soggettivi attribuiti al lavoratore: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”.

È stata proprio l’entrata in vigore della Costituzione, nel 1946, a dirimere le controversie poste in essere nei confronti dei rappresentanti della forza lavoro. In particolare bisogna considerare il principio di libertà sindacale, contenuto nell’art. 39 della Costituzione, e il diritto di sciopero espresso nell’art. 40.

Questa premessa è fondamentale, in quanto solo alla luce dei valori costituzionali – espressi proprio in quattro semplicissime parole, “democratica fondata sul lavoro” – si può capire come deve essere indetta un’assemblea sindacale e, soprattutto, i motivi per cui risulta necessaria.

 

Richiesta dell’assemblea sindacale: requisiti e normative

Il diritto di assemblea, sia durante sia fuori dell’orario di lavoro, è espressione concreta di libertà sindacale, in quanto consente al lavoratore di far sentire le proprie ragioni. Oltre ad essere sancito in linea di principio dalla Costituzione, è regolato nello specifico dalla Legge 300 del 1970 più conosciuta come Statuto dei Diritti dei Lavoratori.

Nell’articolo 20 della legge appena citata è detto chiaramente che per dieci ore l’anno, su convocazione da parte delle “rappresentanze sindacali aziendali nell’unità produttiva”, i lavoratori possono partecipare alle assemblee sindacali durante l’orario di lavoro continuando a percepire la regolale paga oraria prevista.

Nel Statuto dei Diritti dei Lavoratori non esiste veto a riunirsi anche per più di dieci ore annuali utilizzando il tempo extra lavorativo, ma in questo caso le assemblee sindacali fuori orario di lavoro non devono essere retribuite.

La convocazione delle assemblee di lavoro sindacali va comunicata al datore di lavoro, come del resto l’eventuale presenza di dirigenti esterni appartenenti al sindacato che ha costituito la rappresentanza. L’ordine del giorno deve essere inerente a “materie di interesse sindacale e del lavoro”.

L’assemblea sindacale può essere sia di carattere generale, quindi aperta a tutti i lavoratori dell’azienda, sia di gruppo (un solo reparto, un determinato sesso, degli scritti a un’organizzazione).

L’articolo 20 fa riferimento, inoltre, ai contratti collettivi, che possono fornire regole di categoria: “ulteriori modalità per l’esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.”

 

Assemblea sindacale retribuita anche fuori dall’orario di lavoro

È giusto domandarsi se vi sia il diritto di organizzare assemblee fuori dall’orario di lavoro e se siano previste decurtazioni dallo stipendio per questo genere di riunioni.

Nel già citato articolo 20 dello Statuto è data la risposta a questo quesito:
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.”

Il vincolo da tenere in considerazione per la retribuzione sono le dieci ore massime che si possono sfruttare in un anno solare.

 

Convocazione dell’assemblea sindacale

Prima di vedere chi è autorizzato e come si convochino le riunioni sindacali in azienda, bisogna avere ben chiaro il significato di due sigle: RSA e RSU.

La prima è l’acronimo di Rappresentanza Sindacale Aziendale ed è il gruppo di rappresentati dei lavoratori iscritti ad uno specifico sindacato all’interno di un luogo di lavoro. Questo organismo è descritto e tutelato dallo Statuto dei Lavoratori e può essere istituito sia nelle aziende private sia in quelle pubbliche.

Il secondo, RSU, significa Rappresentanza Sindacale Unitaria e, quindi, è un organismo che rappresenta unitariamente le diverse sigle sindacali presenti all’interno di un’azienda. L’RSU è nato nel 1993 dal Protocollo Confederale e dall’Accordo Confederale del 1994 a cui hanno aderito i sindacati CGIL, CISL, UIL.

Fino al giorno prima che fosse istituita la RSU, solo la Rappresentanza Sindacale Aziendale poteva convocare l’assemblea sindacale.

Dopo il 23 luglio 1993, ovvero quando c’è stato il passaggio da RSA a RSU, il potere di organizzare riunioni all’interno di un’attività produttiva è passato alla Rappresentanza Sindacale Unitaria (seguendo quanto descritto nel titolo III della Legge 300/1970).

La discussione sul diritto di assemblea sindacale e, in particolare, su chi possa realmente convocarla è stato a lungo dibattuto anche in sedi legali. Il risultato finale delle discussioni fatte nelle apposite sedi ha stabilito che la riunione sindacale retribuita può essere indetta:

  • Da ogni componente delle RSU
  • Dalle RSA se non fosse presente in azienda l’RSU

Inoltre, bisogna sapere che alle assemblee possono partecipare tutti i lavoratori se la riunione è di carattere generale, mentre se l’assemblea è di gruppo solo gli appartenenti ad esso hanno diritto di assistere e intervenire.

 

La pianificazione intelligente delle ore di assemblea sindacale

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